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L'antenna parabolica e la violazione del decoro architettonico
Spesso le controversie condominiali si decidono anche in base all'interpretazione che i giudici danno ai regolamenti di condominio, specie nei casi in cui si discute di tutela del decoro architettonico.
Il caso preso in esame dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20248 del 07.10.2016 offre un esempio di come possano risultare decisivi, da un lato, la lettura delle norme regolamentari fornita dai giudici e, dall'altro, la formulazione dei motivi di contestazione delle parti, soprattutto innanzi alla suprema Corte.
Il caso:
il condominio (formato da villette bifamiliari a schiera) cita in giudizio il proprietario di un'unita' abitativa facente parte del complesso immobiliare per ottenere la rimozione di una pensilina ed una antenna satellitare installate sulla facciata, in quanto lesive del decoro architettonico e realizzate in violazione dell'art.5 del regolamento di condominio e di quanto deliberato in assemblea.
La domanda veniva accolta dal Tribunale, ma la sentenza veniva ribaltata dalla Corte d'appello. Secondo i giudici territoriali, anzitutto, nel caso come quello in esame di villette a schiera non troverebbe applicazione la disciplina del condominio degli edificio ex art.1117 c.c., riguardante invece solo gli edifici divisi orizzontalmente per piani.
A cio' si aggiunga che, i muri perimetrali (su cui erano stati installati la pensilina e l'antenna) non sono assimilabili ai muri maestri, avendo solo la funzione di delimitare le varie porzioni e di sorreggere la copertura, anch'essa di proprieta' esclusiva o in comune tra le due unita' affiancate.
Essi secondo la Corte d'appello sarebbero di proprieta' esclusiva, anche se l'art.2 del regolamento li include tra i beni comuni ex art.1117 c.c.
Sempre secondo i giudici d'appello, la previsione contenute nell'atto di assegnazione circa gli obblighi da osservare nella tinteggiatura delle facciate o nelle altre attivita' ivi previste tendono, quali obligationes propter rem, a garantire la conservazione della uniformita' dell'aspetto estetico del complesso immobiliare, analogamente a quanto fa l'art.1122 c.c. concernente il divieto di opere pregiudizievoli per le parti comuni.
In tale ottica andrebbe letto l'art.5 del regolamento condominiale in tema di autorizzazione assembleare per le modificazioni ed innovazioni, sicche' dovrebbe escludersi l'illiceita' di ogni intervento, anche minimo eseguito dal singolo sulle pareti esterne della propria villetta per il solo fatto di non essere stato autorizzato dall'assemblea dei condomini.
Nel caso in esame, conclude la Corte d'appello, ne' la tettoia ne' l'antenna satellitare rappresentano un pregiudizio per il decoro architettonico del complesso edilizio.
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