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Gazebi e verande senza titolo abilitativo: potrebbe essere richiesta la demolizione
Chiusura balcone: il Tar Lecce stabilisce che la veranda realizzata in assenza di Permesso di Costruire va demolita.

Il caso:
il proprietario di un immobile eseguiva la chiusura di un proprio balconcino, realizzando di conseguenza una piccola veranda con una struttura in alluminio e vetri, ma il Comune ingiungeva la demolizione dell’opera, in quanto realizzata in assenza del titolo abilitativo.
A seguito dell’ingiunzione il proprietario proponeva ricorso al Tar del Lecce il quale, con sentenza n.1601/2016, si esprimeva così sul ricorso presentato dal proprietario della veranda:
la realizzazione di una veranda, anche se di modesta entità, essendo chiusa sui lati costituisce una trasformazione urbanistico-edilizia e determina un aumento della superficie utile e quindi nuova volumetria. Si tratta dunque di una modifica del precedente organismo edilizio e pertanto l’intervento va inteso come ristrutturazione edilizia come stabilito dall'Art.3 lettera d) del DPR 380/2001. E' quindi necessario un titolo abilitativo quale Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' o, in alcuni casi, Permesso di Costruire.
Occorre quindi distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile da quello inteso in senso urbanistico. Nel caso in esame il concetto di pertinenza non può essere applicato, in quanto la veranda assume una funzione autonoma rispetto all’immobile. Dunque gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono sull’assetto edilizio preesistente e determinano un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti alla presentazione di una pratica comunale.
La disposizione Comunale relativa all’installazione di pareti o divisori mobili, e' infatti riconducibile solamente ad opere interne e non alla chiusura di balconi esterni.
Pertanto i giudici di primo grado respingono il ricorso presentato, confermando l’ingiunzione di demolizione della veranda.
E' importante sottolinare come non sempre sia prevista la demolizione, nella maggior parte dei casi e' infatti possibile richiederne la sanatoria mediante l'apposita pratica edilizia.

Un caso simile si e' inoltre verificato a seguito della trasformazione di un gazebo:
un Comune rilasciava in favore di un gestore di un’attività commerciale una concessione demaniale permanente per il posizionamento di una pedana con sovrastante tenda autoportante.
A seguito di un accertamento eseguito dalla polizia municipale, il Comune ingiungeva la demolizione del predetto manufatto in quanto la struttura era risultata difforme dall’opera autorizzata.
In realtà, oltre alla pedana ed ai sostegni per una tenda autoportante, era stato realizzato un gazebo con tamponature e copertura realizzata con materiale rigido, ossia una sorta di casetta chiusa.
Il Tar del Lazio con la sentenza n.9881/2016 si e' quindi pronunciato sul ricorso presentato dal gestore dell’attività commerciale, confermando l’ordinanza di demolizione.