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1 Gennaio 2017: scatta l'obbligo per la termoregolazione
La Legge Regionale n.20/2015 ha modificato l’Art.9 della Legge Regionale n.24/2006, allineando alla data del 31 dicembre 2016 la scadenza per l’installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore in tutti gli impianti termici centralizzati in Regione Lombardia, anche se già esistenti, in conformità a quanto previsto sul territorio nazionale dall’Art.9 del Decreto Legislativo n.102/2014.
La Delibera di riferimento regionale per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici è la n.3965/2015, che ha sostituito la precedente Delibera n.1118 del 20 dicembre 2013. Essa prevede la possibilità di esenzione dall’installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore solo nei seguenti casi:
1. casi di impossibilità tecnica, da giustificare opportunamente in una apposita relazione tecnica;
2. casi in cui l’installazione non sia conveniente rispetto a un’analisi costi/risparmi energetici potenziali, da giustificare con applicazione della metodologia di calcolo della norma NI 15459.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
1. la regolazione deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare;
2. la contabilizzazione del calore deve individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, se prodotta centralmente.
Si richiamano a tal proposito alcune definizioni utili:
- “Termoregolazione”: sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore;
- “Contabilizzazione del calore”: determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull’utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento;
- “Consumo involontario”: consumo dovuto alle dispersioni dell’impianto (per distribuzione secondaria, eventuali accumulo e distribuzione primaria), che non è riconducibile all’azione dei singoli utenti sui sistemi di termoregolazione;
- “Consumo volontario”: consumo riconducibile all’azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione (termostati o valvole termostatiche), cioè l’energia erogata dai corpi scaldanti;
- “Spese a godimento pluriennale”: spese di manutenzione straordinaria.
La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi. L’installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione del calore deve essere effettuata da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37 nel rispetto delle istruzioni tecniche dei dispositivi e delle norme tecniche UNI applicabili, provvedendo anche a registrare l’avvenuta installazione nel libretto d’impianto e al catasto regionale degli impianti termici CURIT. Sia le delibere regionali sia i decreti nazionali prevedono inoltre che la suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale e/o estiva e/o l’acqua calda sanitaria, sia calcolata applicando la metodologia di calcolo contenuta nella norma UNI 10200.
Si osservi che, poiché l’Art.9 del D.Lgs. 102/2014 prevede che l’applicazione del nuovo sistema di ripartizione delle spese possa decorrere dalla seconda stagione termica successiva a quella di installazione, il termine ultimo per mantenere il vecchio sistema è il 31 Luglio 2018, dato che in Lombardia la stagione termica decorre dal 1 Agosto al 31 Luglio dell’anno successivo. E’ importante sapere che il mancato rispetto dell’obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione è sanzionabile con ammenda da 500 a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio. Inoltre il D.Lgs 141/16 che ha recentemente integrato il D.Lgs 102/14 ha introdotto una interessante novità: laddove la norma UNI 10200 non sia applicabile, oppure nei casi in cui sussistano differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio, o l’edificio polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere la spesa tra gli utenti attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica, mentre è possibile suddividere gli importi rimanenti secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate, o altro metodo ritenuto opportuno.
La norma UNI 10200 prevede dunque che:
- il prelievo volontario debba essere conteggiata a consumo;
- il prelievo involontario va ripartito in base ai millesimi, così come le spese legate alla mera disponibilità del servizio (quota per potenza impegnata);
- le spese a godimento pluriennale sono da imputare in base ai millesimi di proprietà.
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