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Posto auto condominiale: secondo la Cassazione non vale la delibera condominiale per l’assegnazione esclusiva dei posti auto all’interno del cortile, ma ci vuole un atto notarile
Un condominio, dopo regolare assemblea, deliberava quanto segue:
- assegnazione di 24 posti auto nel cortile condominiale comune, uno per ciascuno dei 24 appartamenti;
- autorizzazione a realizzare a proprie spese una copertura per il posto auto;
- obbligo di realizzare le eventuali coperture tutte con le stesse caratteristiche.

A causa del ricorso dei proprietari dei locali commerciali posti al piano terra, in quanto esclusi dall'assegnazione dei posto auto, il conseguente giudizio di appello annullava la delibera condominiale in quanto:
- i condomini, con la maggioranza indicata dal comma V dell’Art.1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni;
- i condomini, con la maggioranza indicata dal comma II dell’Art.1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1. le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2. le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3. l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto;
- i proprietari dei fondi commerciali non possono essere esclusi dal godimento e dal quorum dell’assemblea in quanto, pur non avendo accesso diretto, non si evinceva da alcuna parte che gli stessi non potevano servirsi del cortile condominiale.

Era quindi chiaro il contrasto con il comma II dell'Art.1120, in quanto si voleva trasformare un’area di uso comune indivisa in porzioni di uso esclusivo; in particolare viene sottolineato che per attuare un qualunque frazionamento è necessaria la stipulazione di un apposito atto notarile.