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Rifacimento balconi su facciate comuni...chi paga?
Ai sensi dell'Art.1117 del Codice Civile si considerano cose comuni tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, le aree destinate a parcheggio, nonché i locali per i servizi in comune, le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune oppure quelle specificamente indicate nel disposto della predetta norma ai numeri 1, 2 e 3; i balconi aggettanti non sono quindi considerati cose comuni.

Si riporta il passaggio di una sentenza del 2011, nella quale si rinvengono tutti i principi citati: "i balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno ne' di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto (...) rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono".

Dalle parole impiegate dai giudici ne emerge quindi che i balconi aggettanti rappresentano un prolungamento dell'appartamento e non rappresentano in alcun modo una zona che abbia una funzione comune e quindi le spese di riparazione gravano interamente sui condomini proprietari dell'appartamento cui accedono.