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Condominio: installazione ascensore vietata se preclude o limita il diritto di godimento dei beni comuni
La realizzazione di un ascensore all'interno dell'edificio condominiale rientra tra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche e, pertanto, incontra il favore del legislatore che ne agevola l'installazione.

In precedenza l'Art.1120 del Codice Civile prevedeva per la deliberazione delle innovazioni, la maggioranza indicata nell'allora V comma dell'Art.1136 (maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio) dal 2012 invece, la riforma del condominio (L.220/2012) ha favorito la realizzazione di tutti quegli impianti, tra cui gli ascensori, tendenti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche e, con la formulazione dell’Art.1120, comma II, ha previsto per le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore hanno ad oggetto "le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche", la validità delle deliberazioni assunte con una maggioranza più bassa rispetto a quella precedente, essendo attualmente sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (attuale Art. 1136 comma II).

Tuttavia è necessario sottolineare come rimanga il divieto, anche con riferimento alle opere tendenti all'abbattimento delle barriere architettoniche, per tutte quelle innovazioni che rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che alterano il decoro architettonico e rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (Art. 1120, comma V).

Questo è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n.24235 del 29 Novembre 2016.

Con la sentenza in questione, è stata infatti ritenuta illegittima l'installazione di un ascensore all'interno dell'androne delle scale che impedisce l'accesso all'area comune ed ai box di proprietà o che comporta una sensibile menomazione dell'utilità che i singoli condòmini ricavano dal bene.

La Corte stabilisce quindi che, in tema di deliberazioni condominiali, per le innovazioni aventi ad oggetto:
1. le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2. le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia
mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3. l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto,
risulta sempre sufficiente la maggioranza indicata dall'articolo 1136 (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio), ma risultano comunque in ogni caso illegittime le opere che causano una condizione di inservibilità del bene comune all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Tutto ciò è riscontrabile anche nel caso in cui l'innovazione produca una sensibile menomazione dell'utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene (vedi sentenza della Corte di Cassazione n.20639/05, che in applicazione di tale principio, ha ritenuto illegittima una delibera condominiale che nel restringere il vialetto di accesso ai garages, rendeva disagevole il transito delle autovetture).